La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all’art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non concerne anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo” proposta dall’ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, visto che questa comunione si costituisce solo su alcuni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento (Cassazione civile, Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4492).