Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839).