Condominio e azione di responsabilità da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare.

Nel condominio negli edifici, in caso di azione di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, si applica l’art. 2051 cod. civ. considerando la posizione del soggetto proprietario o avente l’uso esclusivo ed il rapporto diretto che esso ha con il bene potenzialmente dannoso.

È, inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 cod. civ., comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, cod. civ. è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.  

Questa concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria. (Cassazione civile, Ordinanza 14 dicembre 2023 n. 35027)

Azioni possessorie e amministratore condominiale

L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione che verta su fatti di spoglio o turbativa riguardanti le parti comuni dell’edificio e ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Si tratta, infatti, di controversie comprese nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 del codice civile. Ciò in quanto l’amministratore ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche quelli a tutela del possesso – dei diritti relativi ai beni condominiali (Cassazione civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20007).

condominio- azioni reali contro singoli condomini o contro terzi – esperibilità – presupposti

In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita’, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore e’ autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c.  (Cassazione Civile, Ordinanza 23 Luglio 2018, n. 19489 ).