L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione che verta su fatti di spoglio o turbativa riguardanti le parti comuni dell’edificio e ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Si tratta, infatti, di controversie comprese nell’ambito delle sue attribuzioni ex articolo 1130 del codice civile. Ciò in quanto l’amministratore ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano anche quelli a tutela del possesso – dei diritti relativi ai beni condominiali (Cassazione civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20007).
condominio- azioni reali contro singoli condomini o contro terzi – esperibilità – presupposti
In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita’, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore e’ autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c. (Cassazione Civile, Ordinanza 23 Luglio 2018, n. 19489 ).