Nullità degli atti di trasferimento di edifici privi della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum  – carattere  assoluto –  rilevabilità  d’ufficio e deducibilità da parte di chiunque vi abbia  interesse- sussiste.

 

Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d’ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità degli atti di trasferimento di edifici privi della indicazione degli estremi della licenza o concessione ad ‘aedificandum’ (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell’allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle prime due rate dell’oblazione edilizia.  (Corte  di  Cassazione,  Sentenza 9 ottobre 2017, n.23541)