In virtu’ del c.d. principio di ambulatorieta’ delle servitu’, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitu’ attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto; cosi’ come l’acquirente del fondo servente – una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitu’ – riceve l’immobile con il peso di cui e’ gravato, essendo necessaria la menzione della servitu’ soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo”. (Cassazione civile, sentenza 22 maggio 2019, n. 13817)