Per l’accettazione tacita di eredità non è sufficiente che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di compiere, se non nella qualità di erede. Pertanto nel caso di pagamento di un debito del “de cuius”, effettuato dal chiamato all’eredita con danaro proprio, (che non è un atto dispositivo e, comunque, tale che solo l’erede abbia diritto a compiere) difetta il secondo dei requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20878).