Perche’ possa parlarsi di accettazione tacita dell’opera commissionata occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell’opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volonta’ di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o accettarla condizionalmente. (Cassazione Civile, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17317)