L’azione di divisione e l’azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perche’ l’esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredita’, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie. Percio’, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, mentre, nell’eventualita’ che l’istanza sia accolta, puo’ poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualita’, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario. (Corte di Cassazione, sentenza 10 aprile 2017, n. 9192)