Nel contratto di compravendita, qualora la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ. (Cassazione civile, Ordinanza 18 luglio 2022 n. 22505)
AZIONI DI GARANZIA PER VIZI COSA VENDUTA – ESISTENZA DEI VIZI – ONERE PROBATORIO – INCIDENZA SUL COMPRATORE – SUSSISTENZA.
Nel caso di vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi ( Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza N. 11748, 3 maggio 2019)