Nel contratto preliminare, va qualificata come declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non come esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che ha conseguito il versamento della caparra, chiede, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.
In tal caso, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione civile, Ordinanza, 15.12. 2021 n. 40292).