La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Questa prova non può considerarsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell’uso della cosa.(Cassazione civile, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319)