In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (Cassazione civile, Sentenza 27 agosto 2019, n. 21721).
compravendita immobile – esecuzione specifica obbligo conclusione contratto – certificato destinazione urbanistica – condizione dell’azione – sussiste
Nell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica è condizione dell’azione. Può , pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione. L’allegazione e la documentazione della sua esistenza, conseguentemente, è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione, civile, Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16068).