Ai fini dell’addebito della separazione per comportamento infedele del coniuge, grava sul coniuge che richieda l’addebito fornire la prova dell’infedeltà e della efficacia determinante dello stesso sulla stabilità della convivenza; mentre l’altro coniuge è onerato a provare la anteriorità della crisi matrimoniale e, pertanto, che non sia stato il tradimento a determinare la crisi matrimoniale. (Cassazione civile Ordinanza 6.04.2022 n. 11130)