Sulla natura del termine per la stipula del contratto definitivo

Il termine per la stipula del contratto definitivo fissato nel preliminare di compravendita immobiliare può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c. c. , solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi tenendo conto delle espressioni utilizzate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Questa volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “improrogabile”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del contratto stesso oltre la data considerata. (Cassazione Civile, Ordinanza 12 gennaio 2022 n. 823).