L’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, per la sua natura personale, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene. (Cassazione civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33301)