Il mediatore – sia nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, sia nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede. Ciò comporta l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all’iscrizione precedente di ipoteca (Cassazione civile, Ordinanza 28 giugno 2022 n. 20774.)