A norma dell’articolo 718 c.c., a ciascun condividente spetta una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili. Il diritto ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entita’ appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, in modo da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e da non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere (Cassazione civile, Sentenza 25 marzo 2019, n. 8286)
concordato preventivo – trattamento preferenziale (c. d. prededuzione)- i crediti attinenti alla prosecuzione dei contratti pendenti e crediti instauratisi successivamente come nuovi rapporti – conformita’ al piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale – necessità – sussiste
In materia di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (c. d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato (Corte di Cassazione Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12044)