Assegno divorzile e accordi coniugali con attribuzioni patrimoniali

Nella definizione giudiziale della crisi coniugale per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se, nel corso della vita matrimoniale, siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, che abbiano riequilibrato le rispettive condizioni economiche.

 In alternativa deve  valutare se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile (Cassazione Civile, ordinanza 29 luglio 2024, n. 21111)

Inosservanza obbligo di fedelta’ coniugale – intollerabilita’  prosecuzione della convivenza ed addebito della separazione – circostanza sufficiente   Relazione di un coniuge con estranei  –   plausibili sospetti di infedelta’   –  offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge – addebitabilità separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. –

L’ inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,  di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.  La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà ( Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923).