La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di questo provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cassazione civile, Ordinanza,17 febbraio 2021 n. 4224)