Il diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli sussiste finché non interviene la modifica del provvedimento che ne dichiara l’obbligo.

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di questo provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cassazione civile, Ordinanza,17 febbraio 2021 n. 4224)