Atti interruttivi del possesso nei confronti del possessore usucapente: atti di diffida e di messa in mora – inidoneità; atti che comportano la perdita materiale del possesso di fatto sulla cosa, atti giudiziali  volti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso – idoneità

Non e’ consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali volti  ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre puo’ legittimamente ritenersi  atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano, per converso, ne’ la diffida ne’ la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volonta’ del titolare del corrispondente diritto reale

Gli atti di diffida e di messa in mora, come la richiesta per iscritto di rilascio dell’immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volonta’ del titolare del diritto reale. (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20611).