Nella divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’articolo 718 c.c., per il quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalita’ stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’articolo 720 c.c., nel caso di “non divisibilita’” dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioe’, allorche’, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitu’, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. (Cassazione civile, Sentenza 14 dicembre 2017, n. 30073)