Nella promessa di vendita, nel caso sia stata concordata la consegna del bene prima del contratto definitivo, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato.

Nella promessa di vendita, quando viene concordata la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi. La disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. La relazione con la cosa da parte del promissario acquirente integra, pertanto, una detenzione qualificata e non un possesso utile “ad usucapionem”, salvo dimostrare l’intervenuta “interversio possesionis” secondo quanto disposto dall’art. 1141 c.c. ( Cassazione civile, Sentenza 2 ottobre 2020, n. 21137).