Nel caso sia richiesta l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni, non puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’articolo 2932 c.c., in assenza, non solo del certificato di destinazione urbanistica del terreno ex articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullita’ dall’art.46 del D.P.R. n. 380/ 2001. (Corte di Cassazione, Ordinanza 2 settembre 2020, n. 18195).
L’ esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione
L’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare una vendita, per la sua natura personale, deve essere esercitata solo nei confronti di chi ha assunto l’obbligazione ed unico soggetto legittimato ad agire per l’esecuzione in forma specifica è il promissario compratore; non è, pertanto, legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto il coniuge in regime di comunione legale che non abbia partecipato al contratto preliminare di acquisto del bene. (Cassazione civile, Ordinanza 17 dicembre 2019, n. 33301)
esecuzione specifica – obbligo conclusione contratto preliminare compravendita – assenza dichiarazione estremi concessione edilizia relativa immobile o certificato di destinazione urbanistica relativa al terreno – trasferimento coattivo – preclusione – sussiste
In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (Cassazione civile, Sentenza 27 agosto 2019, n. 21721).