In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (ipotesi regolata dall’articolo 1227 c.c., comma 1) e’ rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione (Cassazione civile, Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25352).
Sosta – veicolo a motore – area pubblica o ad essa equiparata -articolo 2054 c.c. e L. n. 990/ 1969, articolo 1 (ed ora dell’articolo 122 del d.lgs. n. 209/2005), – fattispecie “circolazione” – sussiste.
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990/ 1969, articolo 1 (ed ora dell’articolo 122 del d.lgs. n. 209/2005), gli estremi della fattispecie “circolazione”. Ne consegue che, dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso (Cassazione civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14800) .