Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo’ essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. (Cassazione civile, sentenza n.13215 del 26 Giugno 2015)