La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cassazione civile, sentenza n.16827 del 9 agosto 2016)
Fideiussione – liberazione dalla garanzia – elementi – onere della prova. Apertura di credito in conto corrente – peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da metterne a repentaglio la solvibilità’- obbligo della banca di avvalersi degli strumenti di autotutela
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioe’ che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, e’ tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformita’ ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volonta’ di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. (Cassazione civile, ordinanza n. 2132 del 3 Febbraio 2016)