In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di provare l’esistenza dei vizi

Costituisce principio consolidato e recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11.748 del 2019 che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo in applicazione dell’articolo 1492 c.c., e’ gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi( Cassazione Civile, Ordinanza 19 novembre 2020 n. 26350)