Nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell’ultimo piano che alteri l’aspetto architettonico dell’intero edificio condominiale, l’azione diretta ad ottenere la “restitutio in integrum”, di cui gli altri condomini sono titolari, e’ soggetta a prescrizione ventennale. Nell’ipotesi in cui siano le condizioni statiche dell’edificio a non consentire la soprelevazione, e’ invece imprescrittibile l’azione di accertamento negativo tendente a far valere l’inesistenza del diritto di sopraelevare, mancando un presupposto della sua stessa esistenza (Cassazione civile, ordinanza 23 agosto 2017, n. 20288)