Il regolamento contrattuale deve essere interpretato tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali.

E’ illegittima l’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, non sulla base dei criteri interpretativi previsti dal codice civile e cioè tenendo conto del dato letterale e delle altre clausole contrattuali, ma sulla base del comportamento successivo, costituito dal contenuto di una delibera condominiale, neppure adottata all’unanimità. (Cassazione Civile, Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9957)