Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11465).
usucapione – requisito non clandestinità – possesso acquistato ed esercitato pubblicamente – visibilità a tutti o ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti – necessità sussiste
Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Cassazione civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16253).