Obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti.

L’obbligo degli ascendenti di provvedere, in via subordinata solidaristica, al mantenimento dei nipoti nel caso in cui i genitori non abbiano le sostanze per provvedere è indipendente da chi sia il genitore in sofferenza economica. L’aiuto non può essere richiesto agli ascendenti del genitore che non contribuisca in prima persona al mantenimento dei propri figli nel caso in cui l’altro genitore sia in grado di farlo.
( Cassazione civile, Ordinanza 17 ottobre 2022|n. 30368).

317 c.c.-  ascendenti – diritto mantenimento rapporti significativi con ascendenti -carattere  condizionato – sussiste

L’articolo 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l‘esclusivo interesse del minore. ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalita’ del minore (Cassazione civile Ordinanza  12 Giugno  2018, n. 15238) .

mezzi necessari  per  mantenimento figli  minori  – obbligo ascendenti – carattere  sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari  per  adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)