Per distinguere tra interventi a carico dell’usufruttario e a carico del nudo proprietario è rilevante il carattere ordinario o straordinario dell’opera. L’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre competono al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.(Corte di Cassazione, Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22797).
Locazione immobiliare – contratto stipulato da usufruttuario – indebita percezione somme eccedenti quelle dovute a titolo di canone – morte concedente – domanda di ripetizione – legittimazione eredi usufruttuario – sussiste
In tema di locazione immobiliare, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dall’usufruttario il quale, nel corso del rapporto, abbia indebitamente percepito somme eccedenti quelle dovute a titolo di canone, alla morte del concedente la domanda del conduttore volta a conseguire la ripetizione delle somme deve essere proposta nei confronti degli eredi dell’usufruttuario, e non già del nudo proprietario divenuto “medio tempore” pieno proprietario (Cassazione civile sentenza n. 24222 del 30.09.2019).