L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. E’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ ( Corte di Cassazione, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604)