mezzi necessari  per  mantenimento figli  minori  – obbligo ascendenti – carattere  sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari  per  adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)