Nel caso di responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di’ solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e la “diseguale efficienza causale di esse” possono avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioe’ ai fini dell’azione di regresso.
L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo: in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell’opera. senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7553)