In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta cui spetta sempre al compratore l’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altri. La prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza
Nel caso di vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore e’ determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualita’ si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cassazione civile, ordinanza 30 Marzo 2017, nr 8285)