Per distinguere tra interventi a carico dell’usufruttario e a carico del nudo proprietario è rilevante il carattere ordinario o straordinario dell’opera. L’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre competono al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.(Corte di Cassazione, Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22797).