concordato preventivo –  trattamento preferenziale (c. d. prededuzione)- i crediti  attinenti  alla prosecuzione dei contratti pendenti  e crediti instauratisi successivamente come nuovi rapporti –  conformita’ al piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale  – necessità – sussiste

In materia  di  concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (c. d. prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all’ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purche’ in conformita’ del piano industriale oggetto dell’approvazione da parte dei creditori e dell’omologazione da parte del Tribunale, in modo che cosi’ si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall’impresa in concordato ed il piano approvato (Corte di Cassazione Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12044)