Ai fini dell’usucapione il requisito della non clandestinità va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo (Cassazione civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16253).
possesso ad usucapionem – comportamento continuo e ininterrotto – necessità – sussiste potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolate di uno jus in re aliena – necessità – sussiste
Per l’esistenza del possesso “ad usucapionem”, e’ necessario un comportamento continuo, e non interrotto, volto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”; , manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23753 ).