In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento. Tale attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita’ di svolgimento di un’attivita’ lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.(Cassazione civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5817)