Sull’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni.

Nel caso sia richiesta l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni, non puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’articolo 2932 c.c., in assenza, non solo del certificato di destinazione urbanistica del terreno ex articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullita’ dall’art.46 del D.P.R. n. 380/ 2001. (Corte di Cassazione, Ordinanza 2 settembre 2020, n. 18195).

Domanda volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni – qualificazione – domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare

Quella volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni, sia pure da liquidarsi in separata sede, deve essere qualificata come domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare. La parte non inadempiente puo’, infatti, anziche’ esercitare il recesso, chiedere la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (articolo 1385 c.c., comma 3), e cioe’ sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza.  In questo caso non puo’ incamerare la caparra, essendole invece consentito solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione  Civile , Sentenza 8 settembre 2017, n. 20957)