Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento.

Nel contratto preliminare, va qualificata come declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non come esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che ha conseguito il versamento della caparra, chiede, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.

In tal caso, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione civile, Ordinanza, 15.12. 2021 n. 40292).

Nel preliminare di compravendita, il promissario acquirente, se esiste un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso in vendita, può rifiutarsi di stipulare il definitivo.

Nel preliminare di compravendita, il promissario acquirente può, in applicazione analogica dell’art. 1481 c.c., rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo, qualora sussista un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso in vendita, anche se questo pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore, essendo l’estremo della colpevolezza necessario unicamente per la responsabilità da inadempimento (Cassazione civile, sentenza n .31314 del 29.11.2019)