Per provare un pagamento non è sufficiente la produzione della matrice dell’assegno ma bisogna fornire anche la prova dell’avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. La consegna del titolo bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”. Nell’ipotesi di assenza del titolo e della prova dell’avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento. (Cassazione civile, Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15709).