condominio di edifici-    bene appartenente a quelli  di cui all’articolo 1117 c.c. – tutela  della proprietà –  prova – necessità  rigore richiesto per la rivendicazione – esclusione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprieta’ di un bene appartenente a quelli indicati dall’articolo 1117 c.c. non e’ necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprieta’ del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioe’ sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale. ( Cassazione Ordinanza 7 agosto 2018, n. 20593)

mezzi necessari  per  mantenimento figli  minori  – obbligo ascendenti – carattere  sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari  per  adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)

erronea  comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia   –   conseguenze  pregiudizievoli  – “deminutio” della propria immagine – prova – presunzioni – ammissibilità

La dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata -ex articolo 1223 c.c. – all’ente collettivo dalla “deminutio” della propria immagine determinata dalla comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia dello “stato di sofferenza” di una impresa può essere  fornita anche tramite  elementi presuntivi.

La “deminutio” dell’immagine va individuata , quanto alla lesione della reputazione personale, nella “incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo” che “rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in se’, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale”, e quanto alla lesione della reputazione sociale nella effettiva diffusione della notizia screditante (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 luglio 2017, n. 16659)

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