La cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a questo fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, qualora il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso. (Cassazione civile, Ordinanza 21 ottobre 2021|n. 29324).