Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c. (Corte di Cassazione, Ordinanza 24.09 2019, n. 23648).