Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, nel quale è stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato. E’illegittima, pertanto, una suddivisione di tali oneri – sia pure parziale – basata sui valori millesimali delle singole unità immobiliari, né sono rilevanti i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio (Cassazione civile, sentenza n. 28282 del 04/11/2019).