La quota di pensione di reversibilità dovuta all’ex coniuge e a quello attuale va quantificata tenendo presente la durata dei matrimoni, l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. (Cassazione civile, ordinanza 5 Luglio 2017, n. 16602)