In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge , n. 1948/1934, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. , n. 911/1935, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 200/2008, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio n. 9/2009 , e dal Decreto Legislativo n. 179/2009. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto. (Cassazione civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596)