Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non puo’ sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’articolo 72 L. Fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex articolo 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’articolo 2652 c.c., comma 1, n. 2), la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26641)